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Protezioni sulle coperture
Il legislatore e le associazioni professionali prescrivono obbligatoriamente misure per la protezione anticaduta nei casi in cui le coperture degli edifici siano più alte di 3.00 m e se la zona di lavoro si trova in un'area a meno di 2.00 m dal limite dell’edificio.
Anche nelle zone di pericolo localizzato (per es. lucernari , pozzi di luce) vigono le stesse misure di sicurezza anticaduta. La EN , la SN , la SUVA , la SIA e le Ordinanze sui lavori di costruzione contengono importanti regolamenti e normative che di seguito vengono riportate . Un portale di notevole interesse per la conoscenza dell’argomento è www.absturzrisiko.ch
Norme sulle Protezioni Anticaduta
NORME FACOLTATIVE
EN 795: Protezione anticaduta - Dispositivi di ancoraggio
La norma è stata emanata dal CEN (Comité Européen de Normalisation) ed è valida per tutti gli stati membri CEN ; non è consentita l’esistenza a livello nazionale di norme che non siano in armonia con il loro contenuto . La Svizzera ha recepito la norma approvando la :
SN EN 795 - “Protezione anticaduta e dispositivi di ancoraggio”
Questa norma disciplina tutti gli aspetti dei dispositivi di ancoraggio permanenti , definendo le condizioni costruttive dei prodotti che il fabbricante deve rispettare , le condizioni statiche per il calcolo degli ancoraggi , le modalità di progettazione negli ambienti con pericolo di caduta , le modalità di collaudo dei prodotti e la tipologia di segnaletica / manutenzione per tutti i tipi di impianti anticaduta . Questa norma non è obbligatoria ma è l’unica che disciplina tali dispositivi , e generalmente altre disposizioni e/o ordinanze ne rendono l’applicazione obbligatoria .
NORME OBBLIGATORIE
SUVA : Dispositivi di ancoraggio sui tetti (www.suva.ch)
“ . . Spetta ai progettisti prevedere già in sede di progettazione i necessari dispositivi che consentono di lavorare in condizioni di sicurezza. Al riguardo non bisogna comunque considerare soltanto il periodo di costruzione dell'edificio, ma anche la successiva fase di utilizzo, ad esempio per eseguire lavori di manutenzione e riparazione sul tetto . Gli edifici esistenti devono essere altrezzati in tal senso successivamente . . . ”
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI):
art. 17, tetti: "I tetti sui quali i lavoratori devono salire per esigenze di servizio devono essere concepiti in modo che siano praticabili in tutta sicurezza. Prima di accedere i tetti, devono essere presi provvedimenti che impediscano la caduta di lavoratori."
Direttiva FLL sulle coperture :
"... Per la cura e manutenzione è spesso sufficiente un'imbragatura e devono essere previsti dei dispositivi di ancoraggio nell'edificio. . . “